L’indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio è regolata dall’art. 1751 del codice civile e dagli Accordi Economici Collettivi.L’articolo del codice civile sull’ammontare di tale indennità è vago in quanto fa riferimento ad una serie di parametri generici. Unica precisione è che l’indennità non può superare un importo corrispondente alla media annua delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni (o meno se il rapporto è durato di meno). Questo non significa che l’indennità è di un anno, ma che non può superare un anno di provvigioni.
A definire invece esattamente l’importo sono gli Accordi Economici Collettivi che stabiliscono tre distinte indennità che vanno a rappresentare nel loro insieme l’indennità di fine rapporto stabilita dall’art.1751 cc; Accordi che prevedono, fra l’altro, anche il superamento dell’importo massimo previsto dal codice e dalle norme europee.
Si tratta di:
Firr (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto);
Indennità suppletiva di clientela;
Indennità meritocratica.
Nulla vieta all’agente, al verificarsi di precise condizioni, di richiedere la corresponsione di quanto previsto dall’art. 1751 anziché gli Accordi Economici Collettivi se questi ultimi stabiliscono una indennità di fine rapporto inferiore.
Ricordate quindi di non firmare contratti che non facciano riferimento agli Accordi Economici Collettivi in quanto solo se vi è il riferimento agli AEC si può usufruire di una adeguata tutela e la garanzia di avere l’indennità di fine rapporto.