Indennità di fine rapporto in caso di disdetta per grave inadempimento per mancato raggiungimento degli obiettivi

In seguito alla comunicazione da parte della Casa Mandante del recesso ex nunc,per il mancato raggiungimento del minimo di affari annualmente inserito nel contratto-, un Agente che collaborava da anni ha convenuto in giudizio la mandante chiedendo al Giudice di appurare la nullità della clausola risolutiva espressa. (Commento Sentenza Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 10 maggio 2017, n. 141. A cura degli avv.ti Stefano Fierro e Maria Rosaria Pace).

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Corte di Cassazione: se il contratto di agenzia “non è redatto bene”, l’Agente generale non percepirà le indennità

L’indennità di cessazione del rapporto prevista dall’art. 1751 del Codice Civile non è dovuta sui compensi percepiti dall’ “agente generale”, ovvero sulle provvigioni che questi abbia percepito sulla base delle provvigioni maturate dalla rete vendita da lui coordinata.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione, affermando il principio secondo il quale l’attività di coordinamento della rete vendita è da considerarsi accessoria e strumentale rispetto alla principale attività di promozione degli affari (svolta dagli agenti di zona) e, di conseguenza, le relative provvigioni corrisposte all’agente coordinatore non possono costituire base di calcolo dell’indennità civilistica.

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Agenti di commercio: L’indennità di fine rapporto

L’indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio è regolata dall’art. 1751 del codice civile e dagli Accordi Economici Collettivi.L’articolo del codice civile sull’ammontare di tale indennità è vago in quanto fa riferimento ad una serie di parametri generici. Unica precisione è che l’indennità non può superare un importo corrispondente alla media annua delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni (o meno se il rapporto è durato di meno). Questo non significa che l’indennità è di un anno, ma che non può superare un anno di provvigioni.

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Giurisprudenza: Riconosciuto il 100% dell’indennità di fine rapporto

Il Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, con la sentenza del 25.01.2017, che vedeva in causa agente e mandante per il pagamento delle indennità di fine rapporto e dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, ha condannato la società mandante al pagamento a favore dell’agente dell’indennità prevista dall’articolo 1751 c.c. (indennità c.d. “europea”) nella misura massima richiesta, oltre al pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale ed alle spese legali.