Non c’è pace per le omissioni contributive

“Pace contributiva” preclusa per i periodi soggetti a obbligo contributivo, anche se prescritto. La nuova facoltà di riscatto dei buchi contributivi, infatti, non può essere utilizzata come sorta di sanatoria per rimediare agli omessi versamenti di contributi per periodi di lavoro, neanche se l’obbligo contributivo si sia prescritto. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 36/2019, dettando istruzioni alle nuove facoltà di riscatto introdotte dal dl n. 4/2019. L’Inps, inoltre, precisa che le istanze di pace contributiva possono essere presentate solo in via telematica, contraddicendo quanto indicato sul modulo di domanda.

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Disponibile il modello per accedere alla “pace contributiva”

Tra le misure in materia pensionistica contenute nel DL 4/2019 – il cui Ddl. di conversione, dopo il via libera del Senato, è al vaglio della Camera – trova posto (art. 20), in via sperimentale per il triennio 2019-2021, anche la c.d. “pace contributiva”, che consiste nella facoltà di poter riscattare periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 non già coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, nel limite massimo di 5 anni, anche non continuativi.
A tal fine, l’INPS ha recentemente pubblicato sul proprio sito il modulo AP135, utilizzabile per presentare l’istanza per accedere al riscatto in argomento.

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Riscatto contributi “pace contributiva”, di cosa si tratta?

“Riscatto volontario  di periodi  non coperti da contribuzione in forma agevolata , anche definito pace contributiva”.
Quest’ultimo punto è contenuto nell’art. 20 del decreto 4-2019, e  introduce in via sperimentale dal 2019 al 2021 la possibilità   di coprire eventuali vuoti contributivi nella propria carriera lavorativa successivi al 1995 in forma agevolata cioe con deducibilità fiscale e versamento anche rateizzato senza interessi.

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