L’indennità di cessazione del rapporto prevista dall’art. 1751 del Codice Civile non è dovuta sui compensi percepiti dall’ “agente generale”, ovvero sulle provvigioni che questi abbia percepito sulla base delle provvigioni maturate dalla rete vendita da lui coordinata.
Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione, affermando il principio secondo il quale l’attività di coordinamento della rete vendita è da considerarsi accessoria e strumentale rispetto alla principale attività di promozione degli affari (svolta dagli agenti di zona) e, di conseguenza, le relative provvigioni corrisposte all’agente coordinatore non possono costituire base di calcolo dell’indennità civilistica.