Enasarco: contributi previdenziali per inizio dell’attività dal 2012

Ricordiamo che per gli agenti di commercio che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2012 non è più indispensabile raggiungere i 20 anni di contribuzione (pena la perdita di tutti i contributi versati).

Con il nuovo regolamento Enasarco con almeno 5 anni di contribuzione ed almeno 67 anni di età, si può ottenere dal 2024, quella che è definita rendita contributiva.

L’articolo 16 del regolamento specifica i termini e le modalità di ottenimento di tale trattamento, ma ciò che è importante evidenziare è l’aspetto innovativo delle nuove regole, in quanto è stato sanato un aspetto gravoso che riguardava chi per svariate ragioni non avrebbe raggiunto almeno 20 anni di contribuzione.

Quanto sopra invece, non vale per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2012.

Nel caso in cui l’agente cessa l’attività prima del raggiungimento del minimo di 20 anni, è da valutare l’opportunità della contribuzione volontaria, la cui richiesta è da effettuarsi entro il termine di 2 anni decorrenti dal 1° Gennaio successivo alla cessazione dell’attività.

 

Agenti: la categoria chiede (e fa) qualcosa di più

Ho un sogno: che il lavoro del consulente commerciale non sia più solo appannaggio degli “scappati di casa” e di coloro che hanno fallito negli altri settori lavorativi, ma diventi, come naturalmente è, una professione ambita perché principio e fine (alfa e omega) di ogni attività economica.
Da qui nasce l’attività sulle coscienze degli attori coinvolti, di relazioni e di lotta per dare la necessaria centralità agli agenti di commercio (e a chi in generale si occupa di vendite); attività che ci ha portato negli anni a incrociare le eccellenze nel campo della formazione alle vendite in Italia, con l’obiettivo di dare autorevolezza, valore sociale e collettivo alla professione del commerciale/venditore per il rilancio dell’Italia e del made in Italy nel mondo.

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Con il fermo fiscale si paga il bollo auto

L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica permane anche durante il periodo di fermo fiscale della vettura, disposto dall’agente della riscossione in forza della norma introdotta dal decreto legge 669/1996. La permanenza di tale obbligo tributario non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal Dl 953 / 1982 nella diversa ipotesi di fermo amministrativo, disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

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