I professionisti e gli intermediari subiscono la ritenuta d’acconto ogni volta che percepiscono redditi per prestazioni di lavoro anche occasionale. Solo chi è nel regime forfetario non opera le ritenute alla fonte e non subisce le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva. In questo approfondimento ci occuperemo di cos’è la ritenuta, su quali redditi si applica e con quali aliquote prendendo in esame anche tutti gli obblighi dichiarativi sia del sostituto d’imposta (CU, 770) che del sostituito, che dovrà tenerne conto nella propria dichiarazione dei redditi.
ritenuta d’acconto
Il professionista può scomputare la ritenuta d’acconto subita anche in mancanza della certificazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha precisato che è possibile scomputare la ritenuta d’acconto subita, anche nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia fornito al contribuente la relativa certificazione.
La Sentenza rileva che “già secondo risalenti pronunce della Corte, l’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un imposizione già scontata alla fonte (Cass. 4 agosto 1994, n. 7251). Ancor prima, la Corte ha affermato che il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta solo perchè chi ha operato la ritenuta non voglia consegnarli l’attestato da esibire al fisco (Cass. 3 luglio 1979, n. 3725)”.