L’esclusiva è quella clausola contrattuale che vieta di trattare prodotti in concorrenza o di inserire più agenti nella stesa zona. “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.” c.c. all’art. 1743.