Sintesi delle principali novità in materia fiscale agevolativa contenute nella Legge di Bilancio 2018

Viene prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019:

in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subap­paltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.


Ambito applicativo:
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle pre­stazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un sog­getto passivo IVA ovvero un privato consumatore.
Soggetti esonerati:
Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:
regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
regime forfetario ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
Modalità di trasmissione:
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.
Il soggetto emittente potrà operare direttamente sul Sistema, avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti. Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa dispo­nibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, an­che se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita diretta­mente da parte del soggetto emittente.
Abolizione della comunicazione dati fatture:
Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dal­l’1.1.2019, viene prevista:
l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comuni­cazione dei dati delle fatture;
la sostituzione dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.
Regime sanzionatorio:
Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata).
Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o com­mittente che avrà operato la detrazione dell’IVA dovrà adempiere agli ob­blighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscam­bio.
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere:
A partire dall’1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica).
Non sono oggetto di comunicazione: i dati delle bollette doganali ricevute, i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.
In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione ammini­strativa (prevista dal nuovo co. 2-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:
2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa corretta­mente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori:
Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore dei seguenti soggetti: esercenti arti e professioni, imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73.

Nell’ambito del programma di assistenza, che si fonda sull’acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati: le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti:
A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.
Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).
La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Acquisti di carburanti – Certificazione dell’operazione – Condizioni per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo. La legge di bilancio 2018 prevede l’introduzione di specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall’1.7.2018.

Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio:
A decorrere dall’1.7.2018, viene previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.
L’obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l’art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documen­tati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.
Viene altresì modificato l’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carbu­ranti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.
Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi:
A decorrere dall’1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quan­to, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei con­fronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elet­tronica. Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con prov­vedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Abolizione della scheda carburante:
In ragione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.
Detraibilità dell’IVA sull’acquisto di carburanti:
Viene modificato l’art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l’eser­cizio della detrazione IVA assolta sull’acquisto e l’importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finan­­ziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedi­mento dell’Agenzia delle Entrate.
Deducibilità del costo del carburante:
Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente median­te carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da opera­tori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico:
decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico – Detrazione IRPEF 19%:

A decorrere dall’1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).
Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.
Spese sostenute per familiari a carico:
Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state soste­nute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).
Contributi per l’acquisto di nuovi televisori:
Nell’ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’art. 3-quinquies co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.
Bonus per l’acquisto di strumenti musicali:
Viene prevista anche per l’anno 2018 la concessione di un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.
Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.
Maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale:

Le Camere di Commercio possono disporre l’incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario. La maggiorazione presuppone:la sussistenza di una situazione di squilibrio strutturale della CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;l’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, con­diviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diver­se misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica del­l’ido­neità del predetto programma.