Ritenuta d’acconto ridotta per gli agenti, le condizioni per applicarla

Per gli agenti di commercio che si avvalgono dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta d’acconto sulle provvigioni fatturate dagli stessi agenti alle case mandanti potrà essere applicata in misura ridotta.

La norma trova applicazione sia per gli agenti costituiti in forma di ditta individuale, sia per gli agenti costituiti in forma societaria.

Per l’anno 2021 la misura è prevista nel 4,60% (il 23% del 20% delle provvigioni) al posto dell’aliquota ordinaria pari all’11,50% (il 23% del 50% delle provvigioni).

Le misure del 4,60% e dell’11,50% sono commisurate al 20% ed al 50% della prima aliquota IRPEF.

L’aliquota ridotta è applicabile nel caso l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (solitamente collaboratori dell’impresa familiare e sub agenti).

L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta del 4,60% è subordinata alla presentazione da parte dell’agente o rappresentante, alle proprie ditte mandanti, di una dichiarazione, in carta semplice, con i dati del percipiente, nonché l’attestazione di avvalersi di dipendenti o di terzi. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per l’applicazione delle ritenute d’acconto ridotte. La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente (31 dicembre 2020 per l’anno 2021), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.

Se le condizioni per la riduzione della ritenuta d’acconto al 4,60% si verificano nel corso dell’anno, la dichiarazione deve essere comunicata non oltre 15 giorni dal momento in cui le condizioni si sono verificate. Nel medesimo termine di 15 giorni dal verificarsi di variazioni l’intermediario deve dare apposita comunicazione ai committenti.

In caso di omessa comunicazione delle variazioni si applica la sanzione che varia da 250€ a 2.000€.

Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio