Circolare dell’Inps chiarisce che sono cumulabili i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione relativi all’attività lavorativa svolta prima della decorrenza stessa
Trova una risposta concreta il grande impegno delle organizzazioni sindacali di categoria: Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario e Usarci.
È arrivato dall’Inps l’atteso chiarimento per gli agenti e rappresentanti di commercio su “quota 100”. La circolare dell’Inps (n. 117 del 9 agosto) giunge dopo mesi di grande impegno delle organizzazioni sindacali di categoria – Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario e Usarci – nel chiedere a Governo e Parlamento soluzioni per superare le difficoltà operative di accesso anticipato al pensionamento con “quota 100”: molti agenti di commercio, infatti – è stato a più riprese spiegato nelle note congiunte delle organizzazioni sindacali – risultano penalizzati dal poter beneficiare del trattamento pensionistico introdotto che non tiene conto delle specifiche modalità di svolgimento e cessazione dell’attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli Accordi economici collettivi (Aec) regolanti il rapporto d’agenzia. In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate dagli agenti, la prevista impossibilità di cumulare la pensione “quota 100” con i redditi derivanti dall’attività – pena la sospensione dell’erogazione della stessa pensione – impedisce all’agente di commercio di poter incassare quelle provvigioni, relative a ordini conclusi prima della conclusione del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto stesso, ma pagate successivamente a rapporto d’agenzia concluso.
L’Inps ha chiarito che, maturato il diritto alla decorrenza della pensione “quota 100” (età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni), i redditi percepiti dall’agente di commercio (pagamento delle provvigioni) successivi alla decorrenza della pensione, ma relativi ad attività lavorativa (ordini per attività di promozione di conclusione di contratti) svolta prima della decorrenza, sono da ritenersi cumulabili con la pensione stessa.
Inoltre l’Inps ha specificato che l’agente di commercio, presentando la domanda per “quota 100”, può indicare nella domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione nel caso in cui sia ancora tenuto a lavorare quando dà il preavviso. In questo modo il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo dopo il preavviso sarà cumulabile con la pensione che l’agente percepirà (dalla data differita).