Decreto Coronavirus, cosa prevede e cosa serve agli agenti

L’ultimo provvedimento adottato riguarda in parte anche lavoratori autonomi, quindi gli agenti di commercio, gli agenti in attività finanziaria, collaboratori e consulenti finanziari. Per i professionisti iscritti a Enasarco, particolarmente penalizzati dalle restrizioni, divenuti divieti in queste ore, forniremo informazioni specifiche non appena saranno definiti e resi noti i dettagli.

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Zanchetta (Enasarco Libera): “Colleghi, dobbiamo fermarci”

Intervento di Andrea Zanchetta, delegato assemblea Enasarco e candidato Enasarco Libera.

”Diversi colleghi in questi giorni ci chiedono se noi agenti possiamo girare. Il problema, a nostro avviso, non è se possiamo o non possiamo girare: se vogliamo dare concreta attuazione alle prescrizioni del Ministero, se vogliamo far nostri gli appelli disperati dei medici, se vogliamo bene alla vita, in questo momento così delicato non dobbiamo proprio girare”.

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Coronavirus, Boco rilancia: “Da Enasarco i fondi previsti per assistenza vadano agli agenti danneggiati”

“I fondi annuali previsti per l’assistenza siano destinati agli agenti danneggiati che stanno subendo drammatiche conseguenze dall’incremento di casi e dalla sempre più forte ed estesa emergenza per il Covid-19”.

Così Brunetto Boco, segretario generale Uiltucs e consigliere di amministrazione della Fondazione Enasarco, che propone di utilizzare tutti i fondi annuali destinati all’assistenza per assicurare un sostegno al reddito degli agenti di commercio danneggiati dall’emergenza coronavirus.

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Decreto coronavirus, le indicazioni per i lavoratori autonomi

Art. 16  
Indennità lavoratori autonomi
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della  legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al presente articolo e’ concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalita’ telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, e’ disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.