Il Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, con la sentenza del 25.01.2017, che vedeva in causa agente e mandante per il pagamento delle indennità di fine rapporto e dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, ha condannato la società mandante al pagamento a favore dell’agente dell’indennità prevista dall’articolo 1751 c.c. (indennità c.d. “europea”) nella misura massima richiesta, oltre al pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale ed alle spese legali.