Forniti ulteriori ed importanti chiarimenti in materia di collaborazione volontaria: Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 21 luglio 2017

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 21 del 20 luglio 2017, recante: ”Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96”.

Si ricorda che i contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di “collaborazione volontaria” (c.d. voluntary disclosure).

Doppie imposizioni

In particolare, chi aderisce alla voluntary disclosure bis può detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri.

Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto attività lavorativa.

La suddetta possibilità di detrarre le imposte pagate all’estero vale anche per gli atti non ancora definiti emanati nell’ambito della precedente edizione della voluntary.

IVIE e IVAFE

Il contribuente, che accetta la procedura di collaborazione volontaria bis è esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale.

L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

In base al Dl n. 50/2017, chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare nemmeno l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

In questo modo è stato reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali, a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi.

Sanzioni per versamento carente

Nel caso in cui il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia carente, la disciplina della voluntary disclosure prevede l’applicazione di maggiorazioni sugli importi dovuti.

In base alla nuova normativa, l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.