I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate dalla circolare n.9 di oggi sul regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dalla legge n. 145/2018 per le persone fisiche titolari di partita Iva.
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Enasarco, disponibile da oggi la nuova “App Enasarco”
Da oggi è disponibile la nuova “APP ENASARCO”, per cellulari e tablet, senza costi né attese. Si potrà verificare il saldo previdenziale, l’anzianità contributiva maturata ed il Firr; controllare la documentazione (ad es. l’estratto conto annuale), inviare domande agli Uffici della Fondazione, effettuare il calcolo previsionale della pensione, avere informazioni sui servizi offerti dalla Fondazione. Gli Agenti potranno procedere a registrazione semplificata, monitorare lo stato delle pratiche inoltrate, ed i mandati attivi.
Una volta scaricata la APP (disponibile sia su Google Store che su Apple Store), per entrare occorre utilizzare le stesse credenziali utilizzate per entrare nell’area riservata.
Quota 100, ripristinato il divieto di cumulo con i redditi da lavoro
Chi va in pensione con la quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo sino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Cioè di regola sino al raggiungimento dei 67 anni, ovvero quella che sarà la maggiore età, in caso d’incremento per la speranza di vita previsto dal 2021.
Attenzione alle clausole del contratto di procacciamento di affari che possono “tradire” l’agenzia
In data 25 ottobre 2010, una società subiva l’accertamento ispettivo da parte della Fondazione Enasarco, la quale contestava un’omissione contributiva di euro 41.847,83 per mancati versamenti, per un periodo di cinque anni, sulla retribuzione pagata a tre intermediari di vendita che Enasarco riteneva essere agenti di commercio, benché qualificati dalla mandante come procacciatori d’affari. (fonte: Filodiritto)