Attraverso una riformulazione degli emendamenti al decreto fiscale, è probabile che il regime dell’attenuazione delle sanzioni in materia di fattura elettronica sia allargato anziché ai primi sei mesi del 2019 (come previsto ora) fino a settembre 2019.
UILTuCS Agenti
Fattura elettronica: obbligatorio il riferimento normativo
Nessun esonero dall’indicare nelle fatture elettroniche la specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento, in quanto tale informazione: è indispensabile al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva; è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8).
Fattura elettronica, scongiurata l’ipotesi di un rinvio
A seguito della “bocciatura” da parte del Garante della privacy dell’impianto messo a punto per la fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate afferma di avere già iniziato un percorso di interlocuzione con il Garante, per trovare i correttivi necessari e far entrare così a regime un sistema pienamente conforme alle regole europee in materia di privacy. Al momento quindi è scongiurata l’ipotesi di un rinvio della fatturazione elettronica che, ricordiamo, debutterà dal 1° gennaio 2019.
Fatturazione elettronica 2019: quale codice destinatario bisogna indicare?
Con l’introduzione dell’obbligo dell’emissione della fattura in formato elettronico tra privati dal 1° gennaio 2019, sono molti i dubbi sollevati dagli operatori. Infatti, tra le informazioni previste nel formato elettronico XML strutturato, c’è il “codice destinatario”. Tale dato è un nuovo elemento delle anagrafiche dei clienti e rappresenta il percorso elettronico che la fattura deve seguire per essere consegnata attraverso il “postino” SdI (Sistema di Interscambio). In altre parole, il codice destinatario è il dato fondamentale per consentire il corretto indirizzamento della fattura elettronica.