Sembrava tutto pronto per partire il 31 maggio 2019, invece come da copione è arrivato lo slittamento dei termini. Questa volta però il ritardo non riguarda la concessione di un termine extra per professionisti e contribuenti, ma un “disservizio” dell’Agenzia delle Entrate che il giorno in cui doveva partire l’adesione per soggetti titolari di partita IVA e contribuenti finali al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito delle Entrate, ha pubblicato il Provvedimento 164664/2019 che slitta il termine al 1° luglio 2019.
UILTuCS Agenti
Al via l’adesione al servizio per consultare e scaricare le e-fatture
A partire da oggi i soggetti passivi potranno decidere se aderire all’Accordo con l’Agenzia delle Entrate che consentirà loro di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio.
Liquidazione del F.I.R.R.
Quando cessa il rapporto di agenzia la Mandante ha l’obbligo, entro 30 giorni, di darne comunicazione all’ Enasarco unitamente al conto corrente sul quale procedere all’accredito del Firr.
Attività di incasso, quando deve essere pagata all’Agente? Dipende!
Se l’attività richiesta all’agente è di riscossione presso i clienti degli insoluti, ossia delle fatture scadute e da recuperare, non ha diritto ad alcuna indennità. Diverso invece il caso in cui all’agente venga affidata un’attività di riscossione dei crediti, ossia delle fatture non scadute, che rappresenta un vero e proprio incarico accessorio.