Il Decreto liquidità, ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta che corrispondono compensi a professionisti o provvigioni ad agenti di commercio di non operare la ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 e 25 bis del DPR 600/1973 per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020, estendendo tale possibilità anche alle scadenze di aprile e maggio.
Si tratta di una sospensione, perchè la ritenuta andrà comunque versata dal professionista o
agente entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) in unica soluzione o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio
2020 , senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nella relazione tecnica al decreto liquidità, si legge che la stima delle ritenute di acconto non
applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile
2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di
maggio 2020 (versamenti giugno 2020).
Condizione per detta sospensione è:
– la residenza il Italia
– l’aver conseguito ricavi o percepito compensi nel 2019 inferiori a 400.000 euro
– non aver sostenuto nel mese precedente 2020 compensi per stipendi dipendenti o assimilati
– il rilascio al committente/sostituto di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.
Non si conoscono ancora i codici tributo che verranno utilizzati per il versamento della ritenuta che potrebbe anche essere il solito 1040 o 1038.
Si consiglia di indicare in fattura la dicitura modificata:
“Non si applica la ritenuta operata dal 17 marzo al 31 maggio 2020 ai sensi dell’art. 62 c.7 D.L. 18 del 17/3/2020 e successive modificazioni”.