La cartella esattoriale notificata durante il giudizio di impugnazione contro l’atto presupposto e quando già il giudice ha disposto la sospensiva integra il reato di inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.
Se il contribuente impugna un’intimazione di pagamento speditagli dall’Amministrazione – come ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, la Regione, il Comune, ecc. – e il giudice gli concede la cosiddetta sospensiva dell’atto (sospende, cioè, l’esecutività del provvedimento impugnato), Equitalia non può avviare la riscossione forzata fino al termine della causa.
Leggi tutto qui