La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha precisato che è possibile scomputare la ritenuta d’acconto subita, anche nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia fornito al contribuente la relativa certificazione.
La Sentenza rileva che “già secondo risalenti pronunce della Corte, l’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un imposizione già scontata alla fonte (Cass. 4 agosto 1994, n. 7251). Ancor prima, la Corte ha affermato che il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta solo perchè chi ha operato la ritenuta non voglia consegnarli l’attestato da esibire al fisco (Cass. 3 luglio 1979, n. 3725)”.