Il Decreto liquidità, ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta che corrispondono compensi a professionisti o provvigioni ad agenti di commercio di non operare la ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 e 25 bis del DPR 600/1973 per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020, estendendo tale possibilità anche alle scadenze di aprile e maggio.