Importante sentenza della Cassazione
Con la sentenza n.19319 del 29/9/2016 la Sezione lavoro della Cassazione ha finalmente recepito integralmente quanto previsto dall’art. 1749 del c.c. e dall’art. 12 comma 2 della direttiva Europea 86/653:
“L’agente commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni che gli sono dovute.“
ciò configura per la mandante un vero e proprio obbligo di fornire tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie all’agente per ricostruire con precisione il proprio avere, mentre per l’agente il diritto di accedere ai libri contabili della mandante, necessari per poter calcolare le indennità di fine rapporto oltre che delle provvigioni di sua competenza, il tutto nell’esercizio del rapporto secondo i principi di lealtà e buona fede previsti dall’art. 1749 c.c.