Lo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto subite da agenti e rappresentanti commercio, può avvenire, alternativamente, nel periodo d’imposta di competenza delle provvigioni, oppure secondo il criterio di cassa, ossia nell’anno in cui le ritenute stesse sono operate. La novità consegue alla modifica, disposta dall’articolo 5 del DL 193/2016 agli articoli 22, comma 1 lettera C del Tuir e 25-bis del Dpr 600/73.