Con la sentenza del 27 febbraio 2019 la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che il lieve ritardo della preponente nel pagamento delle provvigioni non costituisce per l’agente una giusta causa di recesso. (fonte: FTA Avvocati).
Con la sentenza del 27 febbraio 2019 la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che il lieve ritardo della preponente nel pagamento delle provvigioni non costituisce per l’agente una giusta causa di recesso. (fonte: FTA Avvocati).