Il Senato in via definitiva ha approvato la nuova legge sul diritto fallimentare. Sparisce il termine “FALLIMENTO”, da ora si chiamerà “LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”. Vi saranno più poteri al Curatore, un nuovo Concordato ed incentivi per la liquidazione.
1) Il termine “fallito” viene abolito
La persona che ha avrà avuto in qualche modo un tracollo imprenditoriale “di carattere economico” potrà ritornare a fare l’imprenditore e non vi saranno più le condizioni che ieri impedivano di riaprire l’attività imprenditoriale.
2) Liquidazione Giudiziale
Sono istituiti meccanismi di allarme per impedire che le difficoltà economiche dell’impresa diventino Irreversibili dando la possibilità di usufruire abbondantemente degli strumenti di composizione stragiudiziale come la mediazione stragiudiziale tra debitore e Creditori.
Nel caso di Liquidazione Giudiziale, non sarà più il Giudice delegato, ma il Curatore che avrà poteri più ampi e potrà favorire le azioni giudiziali e curerà anche la fase di riparto dell’attivo tra i creditori.
3) Crisi Economica – Procedura
In caso di crisi l’imprenditore può attivare direttamente una fase di allerta; tale attivazione può essere fatta anche d’ufficio dal Tribunale che riceverà automaticamente dall’INPS e dal Fisco, o dai creditori pubblici, la segnalazione degli omessi pagamenti.
Nel caso di procedimento d’ufficio, il giudice affiderà ad un esperto il compito di trovare la soluzione con i creditori entro sei mesi.
Nel caso invece di autodenuncia, si costituirà presso le Camere di Commercio, un apposito organismo che durerà in carica sei mesi, ed avrà lo scopo di pervenire a determinare un accordo con i creditori.
Se in tutti e due i casi non si giungesse ad una soluzione, il mancato accordo sarà pubblicato nel registro delle imprese presso le CCIAA.
Ovviamente l’imprenditore che si attiverà con l’autodenuncia, potrà godere di una serie di vantaggi previste dalla norma.
4) Il nuovo concordato preventivo
Oltre al concordato in continuità vi sarà anche quello liquidatorio purché si riesca a pagare almeno il 20% dei crediti ai creditori chirografari.
Al momento non vi sono modifiche alla valutazione dei crediti degli agenti commerciali, i crediti chirografari e privilegiati sembrano rimangano invariati.