Lo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto subite da agenti e rappresentanti commercio, può avvenire, alternativamente, nel periodo d’imposta di competenza delle provvigioni, oppure secondo il criterio di cassa, ossia nell’anno in cui le ritenute stesse sono operate. La novità consegue alla modifica, disposta dall’articolo 5 del DL 193/2016 agli articoli 22, comma 1 lettera C del Tuir e 25-bis del Dpr 600/73.
Con la prima modifica, in particolare, si stabilisce che le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza e anteriormente alla presentazione della dichiarazione, possano essere scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi o dall’imposta relativa al periodo stesso nel quale sono state operate. Con la riscrittura del terzo comma dell’articolo 25-bis del Dpr 600/73, lo stesso principio viene esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La novità consente di superare le criticità che caratterizzavano la disciplina previgente, in conseguenza dello sfasamento temporale del pagamento delle provvigioni maturate negli ultimi mesi dell’anno e fatturate nei primi mesi dell’anno successivo.
Ai sensi dell’articolo 25-bis, infatti, i sostituti d’imposta che erogano le suddette provvigioni sono tenuti a operare all’atto del pagamento (principio di cassa) una ritenuta a titolo d’acconto, con l’obbligo di rivalsa. Con riferimento all’intermediario percipiente, tuttavia, tali provvigioni costituiscono redditi d’impresa soggetti a tassazione in base al principio di competenza e dunque a prescindere dall’effettivo incasso.
Di qui l’esigenza di salvaguardare il diritto dell’intermediario, destinatario dell’obbligo di indicare in dichiarazione le provvigioni maturate (quadro RD o RF del modello Redditi), e a scomputare le relative ritenute subite, ancorché operate in un momento successivo. Tale esigenza era salvaguardata già nella vecchia versione del terzo coma dell’articolo 25-bis, mediante il riconoscimento della possibilità di scomputare dall’imposta afferente al periodo di competenza dei redditi le ritenute operate fino alla data di presentazione del modello.
La modifica introdotta dal DL 193/2016 consente dunque, in alternativa allo scomputo da riportare nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di competenza, la facoltà di indicare le ritenute subite nella dichiarazione dell’anno successivo, allorquando queste siano state effettivamente operate (principio di cassa). Resta fermo che le ritenute effettuate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate solo dall’imposta relativa a tale periodo.
Volendo esemplificare, con riferimento alle provvigioni maturate nel periodo d’imposta 2016, le relative ritenute potranno essere scomputate nel modello Redditi 2017, purché operate entro la data di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2017) o, in alternativa, potranno essere portate in diminuzione dell’imposta dovuta sui redditi dell’anno 2017 (modello Redditi 2018). Viceversa, le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2017, dopo la presentazione della dichiarazione, dovranno necessariamente essere scomputate in Redditi 2018.
Fonte: Sole24Ore 05/07/2017