Liquidazione del F.I.R.R.

Quando cessa il rapporto di agenzia la Mandante ha l’obbligo, entro 30 giorni, di darne comunicazione all’ Enasarco unitamente al conto corrente sul quale procedere all’accredito del Firr.

L’ente procederà alla liquidazione del Firr se il conto corrente comunicato dall’azienda coincide esattamente con quello che l’Agente ha indicato nella propria anagrafica.

Se l’Agente non ha mai indicato personalmente il proprio IBAN, o ha modificato il conto corrente ma non ha aggiornato l’anagrafica, la Fondazione non procederà alla liquidazione del Firr ma  ad apposita comunicazione all’Agente.

Inutile dire dei tempi più lunghi connessi alla liquidazione del Firr in questo secondo caso.

Diventa quindi oggi più che mai importante l’obbligo, già indicato nell’articolo 3 comma terzo del Regolamento, che impone all’Agente di aggiornare costantemente i propri dati nei confronti della Fondazione.