Dal primo gennaio, con la legge di bilancio 2017, la deducibilità auto in leasing, valevole per gli agenti e rappresentanti di commercio, è salita da 3.615,20 a 5.164,57 Euro.
La norma, contenuta nell’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi, detta infatti i limiti di deducibilità degli automezzi usati per l’esercizio d’impresa, arte o professione, e prevede che il veicolo, strumentale nell’attività propria dell’impresa o adibita a uso pubblico (art. 164 c. 1 lett. a), abbia la deducibilità pari al 100%. Il dato, in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164 c. 1 lett. b-bis), si abbassa al 70%. Per tutti gli altri, (art. 164 c. 1 lett. b) la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di 18.075,99 Euro.
La deducibilità dell’auto in leasing è diversa per gli agenti e rappresentanti di commercio, perché l’uso dell’automobile non esclusivamente strumentale all’attività d’impresa. Per la nostra categoria, il limite fissato per le sole autovetture, passa da 18.075,99 Euro a 25.822,84 Euro. La deducibilità non fa riferimento a autocaravan, ciclomotori e motocicli, il cui uso è diverso da quello dell’attività d’impresa.
Il comma 37 della Legge di Stabilità 2017 ha introdotto anche la differenziazione in relazione al limite massimo di deducibilità per la locazione e il noleggio per gli agenti di commercio dell’automobile. In particolare, dal 1° gennaio 2017, il costo massimo fiscale passa da 3.615,20 a 5.164,57 Euro.