Nei giorni scorsi alcuni organi di stampa nel commentare la sentenza n. 233449 del 27 settembre 2018 (disponibile in calce alla pagina), con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito l’inapplicabilità degli istituti del cumulo e della totalizzazione alla contribuzione Enasarco, hanno erroneamente affermato che la previdenza gestita dalla Fondazione sarebbe integrativa ma non obbligatoria.