Dichiarazione: Ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2016 scade il 28 febbraio 2017. La dichiarazione IVA non può essere presentata unitamente al Modello della dichiarazione dei redditi.E’ soppresso dal corrente anno l’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale IVA; dal 2017 è prevista la trasmissione di comunicazioni trimestrali.
Versamento: Il termine di versamento dell’eventuale saldo IVA è stabilito al giorno 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata. In alternativa al termine del 16 marzo, i contribuenti IVA possono effettuare il versamento entro il termine del 30 giugno, previsto dall’ art. 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (artt. 6 e 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).
Rimborsi : L’eventuale richiesta di rimborso è effettuata direttamente mediante la compilazione del quadro VX
Modalità di Presentazione: La dichiarazione annuale deve essere redatta in conformità al modello IVA 2017, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2017. Il Modello consta di due versioni: il Modello IVA 2017 – base – il Modello IVA 2017.