L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 19 aprile 2018, recante: “Definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria”.
Il provvedimento in esame introduce l’obbligo anche per l’agente di commercio di presentare le istanze per l’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli acquistati in un altro Stato membro dell’UE, solo presso la direzione provinciale (Dp) dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, alla data della presentazione della richiesta.
E’ previsto l’obbligo di esibire la documentazione in originale presso la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per le richieste di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria acquistati in regime di Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.
La direzione provinciale competente acquisisce copia conforme della documentazione presentata dal richiedente e, dopo aver accolto la relativa richiesta, provvede a trasmettere al Ced del dipartimento per i Trasporti i dati identificativi del veicolo, tra i quali il numero di telaio, in modo da permetterne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento anticipato dell’IVA tramite il modello “F24 Elide”.