Secondo una interpretazione ormai pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, l’esclusiva costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia. Le parti possono, pertanto, escludere, limitare o estendere la portata di tale diritto. Gli stessi Accordi Economici Collettivi, peraltro, statuiscono tale possibilità, affermando che il divieto di porre in essere le condotte indicate vige “salvo diverse intese tra le parti”. Ne consegue che, in base all’art. 2697 c.c., stante la natura di elemento essenziale del diritto di esclusiva, l’eventuale sua richiede adeguata prova.