È stata rettificata la FAQ sul sito del MEF relativa ai rappresentanti e agli agenti di commercio. La prima versione li escludeva dall’indennità di 600 euro dell’art. 28 del DL “Cura Italia” a causa dell’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie (Enasarco), per includerli nel Fondo di ultima istanza. Di tenore completamente opposto l’aggiornamento della medesima risposta che li include, invece, nella platea dei beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 28 , come gli altri iscritti alla Gestione commercianti INPS.