All’articolo 8 della Legge Europea 2017, approvata dalla Camera la scorsa settimana, sono prevista modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta prevedendo che la domanda di restituzione dell’IVA non dovuta in via ordinaria, sia presentata nel termine di due anni dal versamento della medesima imposta o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a pena di decadenza. Si consente tuttavia il superamento del termine, nel caso in cui sia applicata un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria.