Qui il documento con le FAQ relative alle “erogazioni straordinarie per il Covid-19” che ha pubblicato oggi la Fondazione Enasarco.
Leggi il documento:
1 – Sono iscritto alla previdenza Enasarco dall’anno 2020. Posso chiedere l’erogazione straordinaria per riduzione del fatturato?
No. Le erogazioni sono destinate agli agenti che nel 2020 abbiano subito una grave riduzione del fatturato rispetto all’anno 2019. Chi non ha esercitato l’attività di agenzia nel 2019 non può ottenere la riduzione delle provvigioni.
2 – Se non riesco a presentare la domanda entro i primi giorni del bando rischio di perdere il contributo?
No. Le domande per il primo bando possono essere presentate entro il 30 aprile 2020. L’assegnazione dei contributi previsti per l’emergenza sanitaria Covid-19 sarà effettuata secondo la graduatoria dei redditi 2019 dei richiedenti mentre l’ordine di arrivo delle domande non avrà alcun rilievo.
3 – Nel 2018 l’agente ha avuto reddito negativo. Quale contributo può essere chiesto per i danni causati dal Covid-19?
Possono essere chiesti contributi straordinari per tutti i casi previsti dalla Fondazione (decesso, ricovero o grave riduzione delle provvigioni rispetto all’anno precedente).
4 – La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa davanti ad un notaio?
No. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è l’autodichiarazione di un fatto che il dichiarante, sotto la propria responsabilità anche di rilevanza penale, afferma di conoscere direttamente ed essere vero.
5 – Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio posso indicare genericamente che nei prossimi mesi avrò un calo di provvigioni?
No. La dichiarazione non può avere un contenuto generico né una previsione sul futuro ma deve riguardare un fatto, già verificatosi, che il dichiarante afferma di conoscere direttamente ed essere vero.
6 – Quali sono i trimestri dell’anno 2020 e dell’anno 2019 per i quali è possibile dichiarare che vi è stata una diminuzione delle provvigioni rispetto all’anno precedente?
L’agente può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere avuto una diminuzione delle provvigioni superiore al 33% con riguardo al trimestre antecedente la presentazione della domanda di contributo straordinario.
I trimestri che possono essere considerati sono:
1° trimestre – gennaio, febbraio, marzo
2° trimestre – aprile, maggio, giugno
3° trimestre – luglio, agosto, settembre
4° trimestre – ottobre, novembre, dicembre
7 – Se non ho avuto una sensibile diminuzione di provvigioni nel 1° trimestre posso presentare la domanda di erogazione straordinaria successivamente, in presenza di una diminuzione superiore al 33% nel 2° o 3° o 4° trimestre?
Si. La domanda di contributo straordinario per grave diminuzione delle provvigioni deve essere presentata successivamente allo scadere del trimestre 2020 per il quale l’agente può attestare, sotto la propria responsabilità, di avere avuto una diminuzione delle provvigioni superiore al 33% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.
8 – Se presento la domanda di contributo straordinario per riduzione delle provvigioni superiore al 33% con riferimento ad un trimestre successivo al primo, subirò un pregiudizio rispetto a coloro che hanno presentato la domanda nei trimestri precedenti?
No. I contributi sono erogati per bandi quadrimestrali e in base ad una graduatoria di reddito (dal più basso al più alto), con un meccanismo di “vasi comunicanti” fra i diversi bandi – in base al quale le domande non rientrate in graduatoria per un bando sono ammesse d’ufficio ai bandi successivi – che assicura trattamenti analoghi agli agenti richiedenti a prescindere da quando essi formulano la domanda di erogazione.
9 – Posso presentare la domanda di erogazione straordinaria Covid-19 per riduzione delle provvigioni con una lettera o un modulo cartaceo?
No. La domanda per l’erogazione straordinaria per la riduzione delle provvigioni a causa del Covid-19 può essere presentata esclusivamente on-line tramite l’area riservata di ciascun agente.
10 – Cosa si intende per provvigioni percepite, ai fini del contributo per grave riduzione delle provvigioni?
Ai fini del contributo per Covid-19 per provvigioni percepite si intendono le provvigioni che le ditte preponenti riconoscono all’agente con l’estratto-conto provvigionale e che dichiarano alla Fondazione con la specifica distinta on-line per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
11 – La Fondazione controllerà le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la riduzione delle provvigioni?
Si. La Fondazione verificherà la congruità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio mettendo a confronto il loro contenuto con quanto dichiarato dalle ditte preponenti nelle distinte per il versamento dei contributi previdenziali relativi sia al trimestre 2020 antecedente la domanda di erogazione sia allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Nel caso di difformità rilevante la Fondazione potrà chiedere all’agente gli estratti conto provvigionali emessi dalle imprese preponenti nonché ogni altro documento che sarà ritenuto necessario per verificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. All’occorrenza, la Fondazione potrà anche disporre verifiche ispettive nei confronti delle imprese preponenti per accertare il contenuto degli estratti conto provvigionali.
12 – Non ho ancora ricevuto l’estratto conto provvigionale da parte della ditta. Posso presentare la domanda di erogazione straordinaria?
La domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale chi la rilascia si assume la responsabilità, anche penale, di dichiarare un fatto vero. Pertanto, in mancanza dell’estratto conto provvigionale l’agente può formulare la domanda se ha altri elementi certi e sufficienti per poter rendere un’autodichiarazione vera sulla diminuzione delle provvigioni nel trimestre precedente dell’anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.
In mancanza di tali elementi si consiglia di attendere il bando successivo per formulare la domanda di erogazione straordinaria.
13 – Quando devono presentare le distinte di versamento le ditte preponenti?
La scadenza per la presentazione delle distinte di versamento per il primo trimestre 2020 è fissata al 20 maggio 2020.
14 – Se ricevo il contributo per riduzione delle provvigioni per il primo bando posso chiedere ulteriori contributi presentando la domanda anche per i bandi successivi?
No. Se la domanda presentata per un bando è stata accolta non saranno accettate domande analoghe per i bandi successivi.
Se, invece, la domanda non è stata accolta perché non è rientrata nella graduatoria dei beneficiari (formulata dal reddito più basso al più alto nel limite del budget del bando) essa sarà ammessa d’ufficio alla valutazione per i bandi successivi.