Agenti e rappresentanti, fase 2 inizia tra le incertezze: i documenti utili

Il DPCM del 26 aprile 2020 ha fissato le disposizioni per la gestione della c.d. “Fase 2” dell’emergenza Covid-19 attraverso  una lenta e graduale ripartenza delle attività economiche dal prossimo 4 maggio.

Il decreto, pur lasciando molto spazio a dubbi ed incertezze che  necessiterebbero di chiarimento da parte dei Ministeri competenti, stabilisce che le attività di agenzia e rappresentanza e di intermediazione commerciale, con codice Ateco 46  e 46.1 e con preponente e clienti legittimamente operativi, sono autorizzate dal 4 maggio 2020 a riavviare le proprie attività, con spostamenti anche fuori Regione  ma solo per comprovate esigenze lavorative.

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“Fase 2 e decreto del 26 Aprile”, agenti di commercio al lavoro?

Il prossimo 4 maggio si avvierà la cosiddetta “fase 2”, secondo le disposizioni del DPCM del 26 Aprile.

Gli Agenti di commercio con codice Ateco 46, con preponente e cliente legittimamente operativi, sono autorizzati a riprendere l’attività ma solo per comprovate esigenze lavorative, anche spostandosi oltre i limiti regionali (attendiamo i nuovi modelli di autocertificazione).  Non ci pare essere una generale e generica ammissione di libertà per gli agenti che, appunto, potranno operare solo quando ricorrano le condizioni indicate:

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Prestiti fino a 25mila €, basta l’autocertificazione

Per la concessione dei prestiti fino a 25 mila euro non è necessario esibire in banca il bilancio o la dichiarazione dei redditi. Basta la sola autocertificazione. Questo perché a norma di legge «non è prevista nessuna attività istruttoria»; di conseguenza, «non sono necessari bilanci o dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo della soglia del 25% fatturato». Lo ha chiarito ieri il direttore generale dell’Associazione bancaria italiana, Giovanni Sabatini, nel corso della sua audizione davanti alla commissione d’inchiesta sulle banche.

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