Fisco, online il nuovo modello per richiesta rimborso Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello Iva Tr, che i contribuenti titolari di una partita Iva possono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Si tratta, infatti, di un aggiornamento del vecchio modello per recepire le ultime novità introdotte con la legge n. 96/2017. Gli agenti di commercio titolari di partite Iva potranno usare il nuovo modello Iva Tr aggiornato con le novità alla legge n. 96/2017

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Per gli agenti è possibile rinviare in redditi lo scomputo delle ritenute, valido anche il principio di cassa.

Lo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto subite da agenti e rappresentanti commercio, può avvenire, alternativamente, nel periodo d’imposta di competenza delle provvigioni, oppure secondo il criterio di cassa, ossia nell’anno in cui le ritenute stesse sono operate. La novità consegue alla modifica, disposta dall’articolo 5 del DL 193/2016 agli articoli 22, comma 1 lettera C del Tuir e 25-bis del Dpr 600/73.

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Mainetti e la Sorgente dei guai di Enasarco nel mirino della vigilanza

Forse non è un caso che pochi giorni prima dell’ elegiaco ritratto, Lombardi abbia firmato un’ interrogazione preoccupata per gli interessi del proprietario del Foglio Valter Mainetti, da tre anni coinvolto in una durissima controversia con l’ Enasarco, ente previdenziale che deve dare la pensione a 250 mila agenti di commercio. Il gruppo Sorgente, di cui Mainetti è proprietario, gestisce un quinto del vasto patrimonio immobiliare Enasarco.

Fonte: Il Fatto Quotidiano – Giorgio Meletti

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L’omissione contributiva a favore degli agenti di commercio non è un reato

Per l’omissione contributiva in favore degli agenti di commercio, non sussiste il reato a carico dell’imprenditore, ma solo una sanzione amministrativa. La Cassazione, con la sentenza 31900 del 3/7/2017, ha assolto, con formula piena, il titolare di un’azienda che non aveva versato le ritenute previdenziali sulle fatture emesse dai suoi agenti. L’omissione non superava i 6 mila euro, per cui l’uomo era stato assolto in prima battuta essendo la somma sotto la soglia di punibilità. La difesa ha presentato ricorso per incassare un’assoluzione piena e ha vinto.

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