Agenti imprenditori, non lavoratori autonomi!

Non è così semplice comprendere a chi si applichi il «Jobs act degli autonomi», approvato il 10 maggio scorso, che prevede l’introduzione di diverse misure finalizzate a rafforzarne le tutele. L’articolo 1, dopo aver precisato che la disciplina trova applicazione a tutti i rapporto di lavoro autonomo di cui al Capo III del Codice civile, ovvero al contratto d’opera (articoli 2222-2228) e alle professioni intellettuali (articoli 2229-2238), prosegue includendo anche «i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina … (di Franco Toffoletto – il Sole 24ore).

Lo scorso 10 maggio, il Governo ha approvato il Jobs Act per i lavoratori autonomi, che prevede l’inserimento di norme volte a rafforzare ulteriormente le tutele già in vigore.

L’articolo 1, dopo aver precisato che la disciplina trova applicazione in tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al Capo III del Codice civile, ovvero al contratto d’opera (articoli 2222-2228) e alle professioni intellettuali (articoli 2229-22238), prosegue includendo:

“I rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile”, ovvero quei rapporti di lavoro autonomo che hanno una normativa specifica, gli agenti il cui rapporto è disciplinato dagli articoli 1742-1753 del Codice civile. Ebbene, se la nuova norma si fermasse qui, essa troverebbe applicazione anche per i contratti di agenzia”.
Ma non è così. E ce lo spiega Franco Toffoletto, autore di un articolo molto interessante disponibile all’interno numero de Il Sole 24 Ore di oggi (23/05/2017):

L’articolo 1, infatti, cita testualmente che: “Sono esclusi dall’ambito dell’applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del Codice civile”. Tale esclusione comprende gli agenti, perché questi, per opinione dominante, sono sempre imprenditori “normali” ex articolo 2082, o “piccoli”, ex articolo 2083 del Codice civile.
E per comprenderlo, è necessario partire da lontano. Come scriveva Bigiavi nel 1947:

“Non esiste un concetto autonomo di lavoratore autonomo distinto da quello di piccolo imprenditore. esiste un concetto di autonomo di lavoro autonomo distinto dal contratto d’appalto; e la differenzia tra i due contratti risiede soltanto in questo: che nel contratto d’appalto, l’assuntore è un imprenditore normale, mentre nel contratto d’opera è un piccolo imprenditore; e la distinzione è addirittura imposta dalla relazione al Codice civile (n.914), dove è detto che “il contratto d’opera riguarda il tipo di locatio operis più elementare, in cui il conductor operis presti un lavoro esclusivamente proprio e, come tale, non rivesta la figura di imprenditore (prestatore d’opera intellettuale o artistica) oppure rivesta la figura di piccolo imprenditore (artigiano)”. Dove si vede che il lavoratore autonomo (cioè colui che assume professionalmente contratti d’opera) è sempre un imprenditore (piccolo), quando la natura della sua attività gli precluda l’acquisto di tale qualità. In altra parole, si deve ripetere che, se autonomo è il contratto di lavoro autonomo, non autonomo è il concetto di lavoratore autonomo, perché il concetto di lavoratore autonomo implica la reiterazione, la professionalità, e, quindi, si copre con quello di imprenditore.”
Quindi i contratti d’appalto e d’opera sono assolutamente simili. Cambia solo la figura: L’imprenditore normale ottiene il contratto d’appalto, mentre il contratto d’opera passa al “piccolo imprenditore”.

Se applichiamo questo discorso alla nostra categoria, dobbiamo fare un salto ancora più indietro:

Nel 1987, Saracini scriveva:

“Il limite, che separerebbe l’agente “piccolo imprenditore” dall’agente “lavoratore autonomo”, non è individuabile per la semplice ragione che non esiste. L’agente, anche quando non si tratti di una società commerciale, è sempre e necessariamente un imprenditore, piccolo o meno”.
In conclusione, la nuova norma, se letta utilizzando le definizioni esistenti nel Codice civile, è assai contraddittoria. Se, infatti, da una parte dispone che la nuova normativa si applicherebbe anche ai contratti tipici disciplinati dal libro IV del Codice civile, tra cui il rapporto di agenzia, dall’altra, con un comma specifico, esclude espressamente l’applicazione della successiva disciplina agli imprenditori, normali o piccoli, tra i quali, indubbiamente, sono ricompresi gli agenti. Come conseguenza, le norme contenute nella nuova normativa non si possono applicare al contratto di agenzia.

C’è solo da capire cosa voglia dire il comma I.