Gli agenti di commercio che hanno fatto domanda di pensione Inps, successivamente alla data utile per il pensionamento e che negli ultimi anni di lavoro si sono visti ridurre il reddito, hanno diritto al ricalcolo della pensione prendendo come base di calcolo gli ultimi 10 anni a partire dalla data del diritto alla pensione (e non sugli ultimi 10 anni partendo dalla data della domanda).
Esempio: diritto alla pensione 65 anni, l’agente non fa domanda di pensione subito, perché continua a lavorare, e chiederà la pensione a 70 anni.
L’Inps, finora ha calcolato la pensione prendendo a riferimento gli ultimi 10 anni effettivi.
Mentre la Corte Costituzionale con sentenza del 23 luglio 2018, rilevando un consistente pregiudizio patrimoniale qualificabile sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, ha sancito l’illegittimità costituzionale della pratica dell’istituto di previdenza, indicando che la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell’età pensionabile.
Considerato l’andamento del mercato del lavoro dell’ultimo decennio, con la sostanziale decrescita del reddito, potrebbero essere molti i pensionati che hanno diritto al ricalcolo (ovviamente solo se hanno presentato domanda con notevole ritardo).