La Cassazione, con sentenza n. 685/2012, ha sancito che i limiti di pignorabilità degli stipendi e delle liquidazioni, vadano applicati anche ai seguenti rapporti (inquadrabili nell’ambito della parasubordinazione):
• rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
• rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrari.
In pratica sarebbero esclusi gli Agenti con personalità giuridica, ovvero le agenzie in forma societaria snc, sas, srl o spa.
– Pignoramento delle provvigioni non accreditate, nessuna novità
Il cambiamento, nel dettaglio, non interessa in alcun modo le provvigioni non ancora accreditate all’agente che, anche quest’anno, potranno essere pignorati nel limite massimo del quinto del loro ammontare netto. In altre parole, anche nel 2018 chi percepisce, ad esempio, una provvigione netta pari a 1.000,00 euro potrà subire una trattenuta da destinare mensilmente al proprio creditore pari a massimo 200,00 euro.
– Pignoramento delle provvigioni già accreditate sul cc bancario, adeguamento 2018
Quel che cambia è l’importo che può essere aggredito in caso di somme ricevute a titolo di provvigioni dal debitore e già accreditate nel suo conto bancario o postale. Con riferimento a tali giacenze, infatti, il codice di rito stabilisce che il pignoramento può riguardare solo ed esclusivamente gli importi eccedenti il triplo dell’assegno sociale.
Come noto, tale ultimo emolumento varia pressoché ogni anno, sebbene in maniera tendenzialmente irrisoria, e tanto è avvenuto anche per il 2018. A fronte di un assegno sociale mensile pari a 448,07 euro fissato per il 2017, nel nuovo anno tale importo è pari a 453,00 euro.
In altre parole, le somme dovute a titolo di provvigioni al debitore e già accreditategli potranno essere pignorate nel 2018 solo oltre la soglia di 1.359,00 euro (453,00 x 3).
Se quindi la giacenza è ad esempio pari a 5.000,00 euro, il creditore potrà aggredirla esclusivamente entro il limite di 3.641,00 euro.
Lo stesso discorso vale anche per le somme accreditate derivanti da salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), pensione, indennità che tengono luogo di pensione, assegni di quiescenza.
– Pignoramenti da parte degli Agenti delle Riscossioni (ex Equitalia, Soget, ecc…)
Qualora invece si tratti di pignoramento effettuato ai sensi dell’articolo 72 bis del D.P.R. 602/73 da parte dell’Agente della riscossione, i limiti sono quelli indicati nell’articolo 72 ter del D.P.R. 602/73 (ossia 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro).