“Ai fini IVA, la prescrizione inserita nell’art. 21, commi 1 e 2, lettera g) del DPR 633/72, secondo cui la fattura deve essere emessa e contenere, fra l’altro, l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione”, non comporta, in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione, l’automatica indetraibilità dell’IVA addebitata al cliente, soggetto passivo dell’imposta, se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell’operazione.