Evidenziamo il caso di un agente che ha ricevuto disdetta del rapporto di agenzia dopo oltre 25 anni che collaborava con la stessa azienda.
Da conteggi effettuati, l’indennità suppletiva di clientela sommata all’importo del Firr, superava abbondantemente l’importo massimo previsto dall’art.1751 cc che corrisponde ad un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque. I conteggi della casa mandante hanno limitato l’indennità suppletiva fino al massimo previsto dalla legge.
Però gli AEC prevedono una condizione di miglior favore e cioè consentono il diritto dell’agente di ottenere l’indennità suppletiva di clientela senza riduzione anche se la somma di Firr e Suppletiva supera un anno di provvigione su ultimi cinque.
Si ricorda infatti che Firr sta per Fondo Indennità Risoluzione Rapporto e quindi è parte integrante dell’indennità prevista dall’art.1751 cc.
L’agente si è rivolto alla magistratura che però ha confermato la tesi della casa mandante in quanto, purtroppo, il contratto stipulato tra le parti NON FACEVA RIFERIMENTO AGLI AEC e quindi il giudice si è attenuto solo alla normativa di legge.
Fate attenzione: non accettate contratti che non hanno il riferimento agli Accordi Economici Collettivi !!!