Per l’omissione contributiva in favore degli agenti di commercio, non sussiste il reato a carico dell’imprenditore, ma solo una sanzione amministrativa. La Cassazione, con la sentenza 31900 del 3/7/2017, ha assolto, con formula piena, il titolare di un’azienda che non aveva versato le ritenute previdenziali sulle fatture emesse dai suoi agenti. L’omissione non superava i 6 mila euro, per cui l’uomo era stato assolto in prima battuta essendo la somma sotto la soglia di punibilità. La difesa ha presentato ricorso per incassare un’assoluzione piena e ha vinto.
La terza sezione penale ha messo nero su bianco che “l’omesso versamento dei contributi per gli agenti di commercio non configura il reato previsto solo per le omissioni dei pagamenti relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non anche per altre omissioni relative a lavoratori non dipendenti, ma è sanzionato in via amministrativa.” Infatti, l’articolo 33 della legge 12/73 prevedeva il reato di omesso versamento dei contributi per gli agenti di commercio, poi depenalizzato, e ora, ai sensi dell’art. 36 del regolamento Enasarco, l’omissione dei pagamenti è sanzionata in via amministrativa: “i preponenti, dice la norma, “che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi sono tenuti al pagamento di una sanzione.”
Tratto da: Italia Oggi (04/07/2017)