L’agente di commercio ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni che gli sono dovute. Difatti è stato ribadito che l’art. 1749 del codice civile pone un obbligo ben preciso nei confronti della preponente a consegnare all’agente tutta la documentazione oltre alle informazioni necessarie per controllare l’entità delle provvigioni liquidate.
Tale obbligo deve essere fatto almeno trimestralmente inviando all’agente un estratto conto dettagliato di tutte le vendite per il controllo delle provvigioni dovute. Pertanto l’agente è detentore di un vero e proprio diritto di accedere ai libri contabili della mandante, necessari fra l’altro anche per poter calcolare le indennità di fine rapporto oltre che delle provvigioni di sua competenza; di contro la mandante ha un vero e proprio obbligo a fornire tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie all’agente per ricostruire con precisione la propria situazione.
La presente pronuncia mette la parola fine alle varie sentenze di merito oltre che alla giurisprudenza fin qui osservata, che permetteva solo in alcuni casi di poter accedere alla documentazione aziendale, in quanto il codice di procedura civile ne vietava l’accesso per fini esplorativi. Finalmente è stato sancito che l’accesso o la richiesta di esibizione delle scritture contabili rientra negli obblighi della mandante.