Riportiamo di seguito i provvedimenti fiscali, a cui sono interessati gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari.
Rinvio dei versamenti per le imprese
Il contribuente che, nel precedente periodo di imposta, ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, può sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (articolo 62).
Inoltre, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Sono postergate al 31 maggio 2020, la rata di febbraio della rottamazione nonché quella del 31 marzo relativa al saldo e stralcio. Inoltre, i soggetti che hanno già effettuato i versamenti non possono chiedere i rimborsi (articolo 68).
Rinvio dell’applicazione della ritenuta d’acconto
Si segnala che, per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, viene concesso all’agente di commercio, con ricavi e compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo precedente a quello in corso, di chiedere al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/73.
Anche in questo caso, comunque, il percipiente deve poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta “sospesa per coronavirus” (articolo 62).
Credito di imposta sul canone di locazione di marzo
Viene, inoltre, previsto un credito d’imposta per botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.
Nello specifico, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, es. farmacie, supermercati, ecc. (articolo 65).
Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (articolo 64).
Finanziamento a 18 mesi (max 3.000 euro)
Una delle novità interessanti è la garanzia semplificata e senza valutazione per l’erogazione immediata di finanziamenti a 18 mesi fino a 3.000 euro. Infatti, per i finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.
Si precisa che il decreto “Cura Italia” anticipa che potranno, attraverso futura decretazione, essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplinerà le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato (articolo 49, comma 1, lettera k).
Limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui
Le misure di sostegno finanziario sono concesse alle micro, piccole e medie imprese con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo che comunicano a banche e intermediari finanziari con un’autocertificazione in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID19”. Per esposizioni “in bonis” si intende: esposizioni debitorie che non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto (17 marzo), classificate come esposizioni creditizie deteriorate (ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori).
- Le micro, piccole e medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. linee di cassa, anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet); Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;
- viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
- è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario. La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. Le imprese dovranno inoltrare comunicazione alle banche/enti finanziatori corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (articolo 56, co. 2). Potete scaricare qui di seguito il fac-simile della lettera per la richiesta di sospensione.