Non è soggetto all’Irap l’agente di commercio che possiede, oltre ai beni strumentali per l’attività, anche un immobile acquisito con contratto di locazione finanziaria non adibito ad attività d’impresa ma locato a terzi. Ad affermarlo la Ctp di Macerata con la sentenza n. 209/1/2018 con cui ha affrontato l’ennesimo caso di sussistenza di autonoma organizzazione quale presupposto per l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive a carico di un agente di commercio. La Corte di cassazione a sezioni unite in diverse pronunce ha precisato che l’attività di agente di commercio è soggetta ad Irap solamente in presenza di un’autonoma organizzazione.