Un problema fiscale di una certa rilevanza per gli agenti di commercio è la determinazione del periodo di competenza delle provvigioni. Come sappiamo, infatti, l’agente di commercio non è un “professionista”, ma un intermediario commerciale, e come tale determina il reddito “per competenza” e non “per cassa”. In sostanza, le provvigioni devono essere fiscalmente dichiarate per il periodo fiscale in cui sono maturate, e non quando sono state materialmente incassate (e quindi fatturate).
Ma quand’è che le provvigioni si considerano “maturate”? La competenza fiscale è una diretta conseguenza dell’insorgenza del diritto dell’agente di commercio alla provvigione. L’Agenzia delle Entrate, interpretando il codice civile, ha stabilito che il momento di individuazione “certa” del ricavo deve identificarsi con quello in cui è concluso il contratto tra casa mandante e cliente. L’agente quindi dovrebbe indicare la competenza della provvigione al momento della conferma dell’ordine, perché è questo generalmente il momento in cui viene concluso il contratto di vendita.
Le associazioni delle imprese hanno immediatamente contestato tale impostazione, in quanto per le imprese mandanti, sulla base del criterio di correlazione costi-ricavi, il periodo di competenza fiscale delle provvigioni deve necessariamente coincidere con la consegna della merce al cliente.
Dopo una serie di interpretazioni contrastanti, alla fine la R.M. dell’Agenzia delle Entrate n. 91/E del 2006 ha risolto la questione per le imprese mandanti indicando quale esercizio di competenza fiscale quello di consegna della merce, ribadendo invece il principio che per l’agente rileva solo la conclusione del contratto.
Facendo un esempio pratico, se la conferma dell’ordine avviene in dicembre e la merce viene consegnata in gennaio, per la ditta mandante le provvigioni vanno considerate come costi dell’anno successivo, mentre per l’agente i ricavi sono da indicare nell’anno precedente.
Questo sfasamento di criteri fra agente e ditta mandante crea sicuramente dei problemi all’agente, che spesso non riceve nemmeno i dati precisi per individuare la corretta competenza.
Ci sono poi degli altri casi in cui diventa difficile determinare la competenza fiscale delle provvigioni.
Pensiamo al caso, frequente nella grande distribuzione per i prodotti stagionali, dei patti che prevedono l’obbligo di riacquisto totale o parziale della merce rimasta invenduta entro una certa data. Per verificare l’esatto periodo di competenza, occorre applicare la norma fiscale che prevede che i ricavi di cui nell’ esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’ esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Altri problemi possono dare, ad es. i premi per il raggiungimento dei budget, che spesso vengono determinati ben oltre la chiusura dell’esercizio.
Da un punto di vista pratico, un consiglio è quello di determinare la competenza fiscale delle provvigioni specularmente con la ditta mandante. La ditta mandante, infatti, per esigenze di chiusura di bilancio ha la necessità di determinare la competenza dei costi entro una certa data (normalmente entro il mese di marzo dell’anno successivo). I costi che non sono determinati entro tale data vengono rinviati di competenza all’esercizio successivo. Si reputa ragionevole adottare lo stesso criterio anche per l’agente di commercio: le provvigioni di competenza dell’anno precedente che vengono determinate entro una certa data (poniamo 31 marzo) vanno considerate nell’esercizio precedente. Quelle determinate successivamente a tale data sono rinviate all’esercizio successivo in applicazione della norma fiscale.
Fonte: Vittoriano Bardelli