Per i contributi Inps e per i contributi Enasarco la sospensione dell’articolo 18 si applica ai soggetti che hanno l’obbligo di effettuare i versamenti contributivi: per i contributi dovuti all’Inps, in base al reddito d’impresa, il soggetto obbligato al versamento è l’agente direttamente (per il 100% del dovuto), che perciò si può avvalere della sospensione; per i contributi dovuti all’Enasarco l’obbligo di versamento è a carico delle imprese preponenti (già in base alle legge n. 12/1973) e quindi sono quest’ultime che si possono avvalere della sospensione ex articolo 18.